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Coronavirus, il Presidente Conte firma il Dpcm del 24 ottobre 2020

politica

E' stato firmato dal Premier Conte il nuovo Decreto valido fino al 24 novembre 2020.
 
Qui sotto le principali misure:
Bar e ristoranti:
Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00. La domenica e i giorni festivi bar e ristoranti possono rimanere aperti.
 
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti.
 
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. 
 
Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 
 
Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 
 
Sono consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente. 
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. 
 
Scuola:
L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione - materna, elementari e medie - e per i servizi educativi per l’infanzia continuerà a svolgersi in presenza. 
 
Le scuole superiori adotteranno una DAD (didattica a distanza) pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali.
 
Spostamenti:
E’ fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un COMUNE DIVERSO da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
 
Gli spostamenti tra Regioni restano liberi
 
Palestre e piscine:
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.
 
L’attività sportiva di base e l’attività motorie in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). 
 
 Sport e attività motoria:
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
 
 Cinema e teatri:
Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto. 
 
 Discoteche:
Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 
 
 Sale giochi:
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò. 
 
 Fiere e congressi:
Sono vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi.
 
Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico- scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro 

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza 
 
 Chiusura strade e piazze:
Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
 
Ingressi flessibili nelle pubbliche amministrazioni:

Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati. 
 
È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
 
 Stop a parchi divertimenti:
È consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. 
 
Servizio sanitario:
Regolamentata la fruizione del servizio sanitario, con il divieto degli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale d’attesa dei pronto soccorso. Divieto simile per parenti e visitatori delle rsa e delle strutture riabilitative. 
 
 Abitazioni private e ospiti:

È fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
 
È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
 
 Feste e cerimonie:
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.
 
Concorsi pubblici e privati:
Sono sospesi i concorsi pubblici e privati. Dalla sospensione sono esclusi quelli per il personale sanitario e per quello della protezione civile. Salve, inoltre, «le procedure in corso».
 
Luoghi di culto:
L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
 
 Musei:
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti.
 
SCARICA QUI IL TESTO DEL DECRETO  

















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A cura di Elisa Zanolli e Ottavio Traverso  -  Informativa sui cookie